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#formazione in aula
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Entro il 15 luglio! non mancare
fino al 15 luglio, solo per altri 15 di voi c'è la possibilità di iscriversi con una agevolazione economica. Abbiamo pensato di darti una mano se vuoi iniziare una nuova professione. Per maggiori informazioni, vai sul sito e selezione il tuo orientamento formativo:
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lamilanomagazine · 2 months
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Pesaro 2024, Che gusto! Giovedì 7 marzo la finale del concorso "Gioachino Rossini Grand Gourmet". A partecipare gli studenti di istituti alberghieri di tutta Italia
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Pesaro 2024, Che gusto! Giovedì 7 marzo la finale del concorso "Gioachino Rossini Grand Gourmet". A partecipare gli studenti di istituti alberghieri di tutta Italia. Si terrà giovedì 7 marzo, la finale del concorso per istituti alberghieri “Gioachino Rossini Grand Gourmet” ideato per diffondere il verbo della cucina rossiniana e manifestare la natura ‘operosa’ della cultura di Pesaro 2024. “Il concorso parte dalla conoscenza di base del paniere autentico di Rossini – spiega Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza -. Con questa sfida nazionale, e Capitale, chiediamo alle nuove generazioni di confrontarsi con il gusto del Maestro e, attraverso la formazione e analisi di ingredienti e abbinamenti che amava, fatta in aula, di cimentarsi con piatti che attingono dagli elementi del passato per attualizzarli e renderli gustosi ai palati odierni”. Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte di enogastronomia, cucina, pasticceria, sala e vendita presenteranno alla giuria del concorso piatti originali e moderni, abbinati a un vino e a una musica rossiniana. A farlo saranno studentesse e studenti del Giancarlo De Carolis di Spoleto ("Tortelli in Crescendo" abbinato a un Altobella Doc 2022 dei Colli Maceratesi e a La gazza ladra); dell'Ipsseoa Severo Savioli di Riccione ("Filetto alla Rossini in Riviera adriatica", abbinato a un Verdicchio dei Castelli di Jesi Coroncino e a Sei sonate a quattro); l'istituto Ugo Mursia di Carini (PA) ("Falso cono alla stracciatella con cacao, perle e scaglie di cioccolato", abbinato a un Verdicchio dei castelli di Jesi classico riserva Docg “Rincrocca” 2020, La Staffa e all'ouverture da La Cenerentola); l'istituto Flora di Pordenone ("Overture Rossiniana" che servirà con un Verdicchio di Matelica Doc sulle note dell'ouverture dall’opera Guglielmo Tell); l'istituto Panzini di Senigallia ("Macaron Rossini", da pasteggiare con vino e visciole dell'azienda vinicola Landi Luciano ascoltando l'ouverture dall’opera Guglielmo Tell). A giudicare piatti e abbinamenti sarà la giuria composta da: Elsa Mazzolini de La Madia (presidente); Roberto Franca, dirigente scolastico dell’istituto alberghiero Santa Marta; lo chef Giuseppe Portanova; Eliana Mennillo, contitolare del Rossini Bistrot; Giuseppe Giovanetti, esperto su dimensione 'gourmet' di Rossini; Catia Amati, della Fondazione Rossini; Raffaele Papi, sommelier. Presente alla giornata conclusiva della gara, anche una delegazione dell’istituto alberghiero di Novi Grad Sarajevo. Gli alunni vincitori si aggiudicheranno il titolo di “Gioachino Rossini Grand Gourmet” e avranno l’opportunità di svolgere uno stage presso il ristorante Portanova di Urbino mentre il loro istituto riceverà 1000 euro in attrezzature da laboratorio di cucina o di sala. A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione all’iniziativa.... #notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda Read the full article
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nonsonotecnologico · 3 months
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UniD Formazione è un ente di formazione online e in aula con sede a Milano. Offre un'ampia gamma di corsi per privati e aziende in diversi settori.
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Meloni, il Piano Mattei parte da 5,5 miliardi di euro
Il Piano Mattei “può contare su 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie: circa 3 miliardi dal fondo italiano per il clima e 2,5 miliardi e mezzo dal fondo per la Cooperazione allo sviluppo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo i lavori del vertice Italia-Africa in Aula al Senato. Un grande centro di formazione professionale…
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freenancer · 8 months
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Lavoro Online per Studenti
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INDICELavoro online part time Lavoro online da casa per studenti Studi e ricerche su lavoro online per studenti Il lavoro online per studenti è una categoria specifica di lavoro che offre opportunità ai giovani che sono ancora impegnati negli studi. Queste opportunità possono variare ampiamente e sono spesso progettate per adattarsi alle esigenze uniche degli studenti. Ecco due definizioni che evidenziano questi aspetti: Il "lavoro online per studenti" si riferisce a opportunità di lavoro remote e digitali che sono progettate per adattarsi alle esigenze e agli orari degli studenti. Questo può includere lavori part-time, progetti freelance, o ruoli stagionali che possono essere svolti da casa o da qualsiasi luogo con una connessione Internet. Questi lavori sono spesso strutturati in modo da permettere agli studenti di bilanciare i loro impegni accademici con opportunità di guadagno e crescita professionale. il lavoro online per studenti può essere definito in un secondo modo ovvero posizioni lavorative remote che sono spesso legate al campo di studio dell'individuo o che offrono opportunità di sviluppare competenze trasferibili che saranno utili nella futura carriera dello studente. Questo può includere stage virtuali, tutoraggio online, scrittura, progettazione grafica, o altri lavori che permettono agli studenti di applicare e perfezionare le competenze apprese in aula in un ambiente professionale, mentre guadagnano anche un reddito.
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Lavoro online part time
Il lavoro online part time sta diventando sempre più popolare come opzione flessibile per gli studenti che cercano di bilanciare gli studi con opportunità di guadagno. Questo tipo di lavoro consente agli studenti di sfruttare una vasta gamma di piattaforme online e competenze, come la scrittura, la progettazione grafica, o il tutoraggio, senza dover lasciare la comodità delle loro case. Il "lavoro online part time studenti" offre non solo la flessibilità di lavorare secondo orari adatti alle esigenze accademiche, ma fornisce anche un'esperienza preziosa che può essere applicata in futuri ruoli professionali. In un'epoca in cui le tecnologie digitali stanno plasmando il mondo del lavoro, questa forma di impiego part-time si rivela un'opzione attraente e pratica per gli studenti che cercano di fare i primi passi nel mondo del lavoro senza compromettere i loro impegni accademici.
Lavoro online da casa per studenti
Il lavoro online da casa per studenti è diventato una realtà sempre più diffusa e proficua, soprattutto negli ultimi anni. Gli studenti universitari possono trarre vantaggio da lavori online grazie alla flessibilità degli orari e alla possibilità di lavorare da remoto, senza dover prendere mezzi di trasporto per recarsi in ufficio. Alcune delle opportunità più popolari includono la scrittura come blogger o scrittore freelance, la programmazione web, l'insegnamento online, e la gestione dei social media. Questi lavori non solo permettono di guadagnare qualche soldo extra, ma possono anche aiutare gli studenti a creare un network professionale e ad acquisire esperienza pratica nel mondo del lavoro. Inoltre, lavorare online da casa può anche aprire nuove strade e scoprire nuove passioni. Le aziende stanno cercando sempre più dipendenti da remoto, e con la giusta formazione e motivazione, i lavori online da casa possono essere un'ottima soluzione per gli studenti che vogliono risparmiare tempo ed evitare di raggiungere uffici troppo lontani
Studi e ricerche su lavoro online per studenti
- Crescita Globale dell'Istruzione Online: Nel 2020, il numero di iscrizioni all'istruzione online è più che raddoppiato, aumentando del 32% l'anno successivo, raggiungendo un picco di 189 milioni. Questo riflette una crescente accettazione globale dell'insegnamento online, compresi gli aumenti degli studenti a distanza che frequentano corsi di istruzione superiore e quelli provenienti da comunità vulnerabili o remote. - Istruzione a Distanza negli Stati Uniti: Nel 2021, circa 9,4 milioni di studenti universitari, pari al 61% di tutti gli studenti universitari, erano iscritti ad almeno un corso di istruzione a distanza. Di questi, 4,4 milioni, ovvero il 28%, hanno seguito corsi di istruzione a distanza esclusivamente. La percentuale di studenti universitari iscritti a corsi di istruzione a distanza è stata del 36% nel 2019, del 75% nel 2020 e del 61% nel 2021. La percentuale di studenti che hanno seguito corsi di istruzione a distanza esclusivamente è stata del 15% nel 2019, del 44% nel 2020 e del 28% nel 2021. In particolare, la percentuale più alta di studenti che hanno seguito corsi di istruzione a distanza esclusivamente si è registrata nelle istituzioni private a scopo di lucro (71%). - Tecnologia nell'Istruzione: Alcuni studi pilota controllati hanno mostrato miglioramenti significativi nei risultati degli studenti attraverso l'apprendimento personalizzato e combinato. Inoltre, l'uso di siti di apprendimento online e software adattivo è aumentato notevolmente. Ad esempio, Khan Academy ha registrato un aumento del traffico del 250%. Tuttavia, l'efficacia della tecnologia nell'istruzione dipende da come viene utilizzata e incorporata nell'esperienza di apprendimento. Le analisi dei dati del Programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA) del 2018 suggeriscono che l'uso della tecnologia dovrebbe essere più sfumato e cauto per migliorare i risultati degli studenti. Read the full article
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infosannio · 1 year
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Caserta: concluso il corso di sommelier di Confcommercio e Fisar
Oggi l’esame poi la consegna degli attestati ai partecipanti. Dodici lezioni in aula, degustazioni e visita guidata in un’azienda vitivinicola. Sindaco: ‘Formazione fondamentale per contribuire alla crescita del settore’ Si è appena concluso il corso di sommelier di primo livello promosso da Confcommercio Caserta in collaborazione con la Fisar (Federazione italiana sommelier albergatori e…
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avvocatinellapolis · 1 year
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Atti del Convegno del 16/03/2023: Guida alla riforma Cartabia in materia penale - le principali novità
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Con l’accreditamento del Consiglio Nazionale Forense, il 16/03/2023 si è tenuto il Convegno, sia in modalità online sulla Piattaforma Microsoft Teams, sia in presenza nella Maxi aula 3 del Palazzo di Giustizia di Torino, promosso dall’Associazione Avvocati nella Polis, avente come titolo: “Guida alla riforma Cartabia in materia penale: le principali novità”.
Sono intervenuti, nell’ordine:
- il Dott. Cristiano Trevisan, Giudice della Sezione Prima Penale del Tribunale di Torino, il quale ha trattato i seguenti argomenti:
- le modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e la nuova regola di giudizio nell’udienza preliminare;
- l’estensione della citazione diretta a giudizio;
- la ridefinizione del processo «in assenza» dell’imputato;
- le innovazioni in tema di procedibilità a querela;
- il Dott. Carlo Maria Pellicano e il Dott. Giancarlo Avenati Bassi Sostituti Procuratori Generali presso la Corte d’Appello di Torino, intrattenendo l’uditorio con i seguenti temi:
- le riforme relative al grado di appello e al giudizio di Cassazione
- prescrizione e improcedibilità;
- l’Avvocato Matteo Ferrione, investito della trattazione dei seguenti punti:
- le modifiche ai riti alternativi;
- le pene detentive brevi;
- la digitalizzazione del processo penale;
- la giustizia riparativa.
 Moderatore del Convegno è stato l’Avv. Riccardo Magarelli, Avvocato del Foro di Torino.
 L’incontro di formazione è stato preceduto da una breve introduzione dell’Avv. Fabrizio Reale, in qualità di Presidente dell’Associazione Avvocati nella Polis, il quale ha innanzi tutto osservato che la riforma è stata attuata con il precipuo intento di snellire il procedimento penale e favorirne la speditezza.
Il quadro della riforma presenta luci ed ombre.
Bene le novità apportate in materia di DIGITALIZZAZIONE degli atti e del fascicolo e delle sue TRASMISSIONI da una cancelleria all’altra (che eviterà il famigerato carrello perennemente in transito da un ufficio all’altro). Bene quindi gli artt. 110 e 111, 111-bis, 111-ter c.p.p. su forma degli atti e fascicolo informatico.
Si rinviene anche un buon COORDINAMENTO DELLE NORME: la tecnica legislativa, nel complesso, è stata soddisfacente (spesso quando il legislatore interviene su un una norma si dimentica degli addentellati, ossia di quelle altre norme che operano in combinato disposto).
Appare invece alquanto CONTORTA la disciplina dell’ASSENZA (quando non ci sono i presupposti per dichiararla e le ricerche hanno avuto esito negativo). Del tutto inedita è la previsione contenuta nell’art. 420-quater c.p.p..
La soluzione del legislatore precedente, della sospensione del processo prevista per tale eventualità dalla Legge n. 67 del 2014, la quale lasciava in una sorta di LIMBO tutti i processi nei quali non era possibile procedere in assenza, con un continuo rinvio annuale del giudice per disporre nuove ricerche e la protrazione del processo sine die non era soddisfacente. Ma anche questa riforma non ha fornito una soluzione tanto più accettabile.
Viene introdotta, poi, la pronuncia della SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.
Questa sentenza è un MOSTRO GIURIDICO: essa è inappellabile ma è suscettibile di venir meno entro termini assai ampi, per il richiamo all’art. 159, ultimo comma, c.p., che prevede la sospensione della prescrizione per un tempo non superiore al doppio dei termini di prescrizione, nel quale possono proseguire le ricerche, e contiene altresì la vocatio in ius della stessa, con un meccanismo automatico di fissazione dell’udienza.
 Punto DOLENTE della riforma, ad avviso dell’Avv. Reale, è la disciplina dettata dall’art. 581 c.p.p., in relazione alla forma dell’impugnazione, che introduce degli adempimenti e dei profili da rispettare sotto la comminatoria dell’inammissibilità.
 Si può anche tralasciare il nuovo comma 1-bis secondo cui l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
Invero, un atto di gravame, anche prima di questa innovazione, poteva dirsi completo, ben scritto ed efficace, se conteneva precise censure rivolte nei confronti del provvedimento impugnato.
Per fortuna, se è consentita una battuta, questa interpolazione non è stata accompagnata da norme che impongono la sinteticità degli atti (che potrebbe essere antitetica con questa novella).
Nel diritto amministrativo si è giunti al punto per cui si deve chiedere con apposita istanza per essere autorizzati al superamento di certi limiti dimensionali nella stesura degli atti che si depositano, con norme di dettaglio che arrivano a stabilire il numero di cartelle, quindi di caratteri, di battute che non si devono superare negli scritti difensivi (come per i giornalisti nell’editoria).
 Il successivo comma 1-ter prescrive che con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori sia depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
 Proseguendo, il comma 1-quater è quello che stabilisce, nel caso di imputato rispetto al quale si sia proceduto in assenza, che con l’atto d’impugnazione del difensore venga depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
 Ora, questi due ultimi commi, pongono dei seri problemi di CONFORMITÀ AL DETTATO COSTITUZIONALE, ma non solo, limitando in modo così restrittivo l’accesso alla giustizia nei gradi successivi al primo, ci si pone anche in contrasto con norme di RANGO SOVRANAZIONALE:
in particolare con il DIRITTO AD UN DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO IN MATERIA PENALE SANCITO DAL PROTOCOLLO N. 7, ART. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In Italia abbiamo tre gradi di giudizio, anche un grado di legittimità, non in tutti i Paesi si arriva sino al terzo grado, ma almeno due gradi di giudizio dovrebbero essere sempre garantiti.
 Il problema si pone soprattutto nel caso delle DIFESE D’UFFICIO, ma non solo, soprattutto quando si difendono coloro i quali l’Avv. Reale definisce i cd. “invisibili”, che non solo rimangono assenti dal processo, ma che l’avvocato non avrà mai il piacere di conoscere.
 Noi tutti riposiamo nella RASSICURAZIONE E CONVINZIONE, oltre che nella CERTEZZA che se sono state rispettate le norme in tema di dichiarazione dell’assenza, la mancata partecipazione al processo dell’imputato e la sua mancata presa di contatto con il suo difensore sono avvenuti per scelta. Siamo convinti che se l’imputato è stato messo in condizioni di conoscere l’esistenza del processo nessuna tutela gli è stata negata.
 Una disciplina certamente ci deve pur essere, ma la realtà è molto più COMPLESSA e ha molte più sfaccettature e sfumature. Non si può semplificare e banalizzare la realtà.
 Tra l’altro l’art. 420-bis, comma 2, c.p.p. ha una formulazione molto ampia e residuale, per cui «il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo». Questo fa comunque ritenere che è sempre una presunzione, quella sulla conoscenza del processo.
 La mancanza di contatto con il difensore, iniziale o anche sopravvenuta, potrebbe dipendere dalle cause più svariate:
- si può pensare ad esempio agli STRANIERI, soprattutto non comunitari, che potrebbero anche essere stati espulsi, o che hanno trovato migliori occasioni condizioni di vita spostandosi all’estero;
- pensiamo a quelle persone che vivono in CONDIZIONI DI MARGINALITÀ, che vivono in condizioni di indigenza e magari sono anche afflitti da malattie, e l’ultimo dei loro problemi è il processo a loro carico, perché ne hanno uno più impellente, quello della sopravvivenza;
- qualcuno potrebbe essere anche MORTO e non lo sappiamo perché viveva in condizioni di solitudine e non ha parenti o amici che possono comunicare il decesso (e in questo caso il processo dovrebbe perfino estinguersi in quanto mors omnia solvit);
- a volte è la condizione di estrema IGNORANZA in cui una persona vive, per via delle sue origini e della sua provenienza familiare, sociale, che impedisce alla stessa di apprezzare il valore di un processo a suo carico.
 Ebbene, l’invito dell’Avv. Reale è quello ad impugnare sempre qualora ve ne siano presupposti, ogni qualvolta ci si trovi in presenza di un provvedimento ingiusto, iniquo, illegittimo o anche solo scarsamente motivato o con motivazione comunque difettosa o contraddittoria. L’impegno è continuare ad impugnare sempre, come si è sempre fatto in passato e quando vi sono doglianze da rivolgere ad una sentenza o ad una decisione, anche in assenza di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la decisione, o di una dichiarazione o elezione di domicilio, anche per gli invisibili.
L’atto di impugnazione verrà dichiarato inammissibile, ma è da prevedere una pioggia di eccezioni di legittimità costituzionale, con numerosi processi che resteranno sospesi, quindi si deve impugnare anche per provocare questo giudizio di conformità alla Costituzione.
 Non si è obbligati ad iscriversi alle liste dei difensori d’ufficio, ma se si presta il patrocinio nelle difese d’ufficio occorre ugualmente espletare fino in fondo il proprio mandato, come quando si è difensori di fiducia e si deve sempre agire nel rispetto di precisi doveri, anche deontologici.
 L’Avv. Reale ricorda il prezioso insegnamento ricevuto sin da quando ha frequentato il corso di preparazione all’esame di Stato organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino, con i migliori penalisti del Foro, che hanno sempre sottolineato l’importanza di impugnare e l’impugnazione diventa anche doverosa se vengono negate, ingiustamente, la sospensione condizionale della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ove sussistano i presupposti per la loro ammissione. Così come assume rilevanza decisiva l’esigenza di opporsi all’applicazione della recidiva, della quale occorre chiedere l’esclusione, ove infondata, per poter accedere alle circostanze attenuanti generiche o ad una loro maggior ampiezza o ad altri benefici.
 Nella riforma c’è poi quella riduzione di pena di 1/6 se non si presenta impugnazione all’esito del giudizio abbreviato, che sembra un po’ come uno di quei premi dispensati in un quiz televisivo. Tale previsione è, forse, l’anticamera dell’abolizione del divieto di REFORMATIO IN PEIUS.
 Ecco, sotto tutti questi aspetti, parrebbe che non si operi più nell’ambito dello snellimento del processo, ma sembra per lo più che  si realizzi una FUGA DAL PROCESSO.
 Nel mezzo, tra interventi condivisibili ed altri meno convincenti, ci sono modifiche che non si sa se avranno IMPATTO CONCRETO: prima tra tutte la nuova regola di giudizio dell’udienza preliminare (la sentenza di non luogo procedere, che ai sensi del comma 3 dell’art. 425 c.p.p. può avvenire anche in questo caso: «Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna», stessa formula peraltro adottata per richiedere l’archiviazione ai sensi dell’art. 408 c.p.p. o per pronunciare la sentenza di non luogo a procedere nella nuova udienza predibattimentale - per i reati a citazione diretta a giudizio, secondo l’art. 554-ter c.p.p. – come parimenti previsto dalla riforma): se questa nuova regola di giudizio renderà più pregnante l’udienza preliminare ridando significato a questo momento processuale sarà il tempo a dirlo; altrettanto positivo sarebbe se un’udienza filtro avesse rilevanza effettiva anche nei procedimenti introdotti con decreto di citazione diretta a giudizio.
 Ugualmente ci si chiede se “l’obbligo rafforzato” di motivare le richieste di prova inciderà su questo passaggio procedurale (l’art. 493 c.p.p. richiede ora che le parti dovranno d’ora in avanti illustrare, dopo l’indicazione dei fatti da provare, i profili di ammissibilità delle prove).
 Così si è conclusa l’introduzione dell’Avv. Fabrizio Reale, che ha poi lasciato la conduzione del Convegno al moderatore, il Collega Avv. Riccardo Magarelli, il quale a sua volta ha ceduto la parola al primo dei relatori, il Giudice, Dott. Cristiano Trevisan.
 Il relatore ha iniziato il suo intervento occupandosi della questione che può essere sollevata riguardo alla tempestiva iscrizione della notizia di reato con facoltà di chiedere al Giudice la retrodatazione della stessa. La retrodatazione avviene quando il ritardo è INEQUIVOCABILE E NON GIUSTIFICATO. Come rilevato nelle pronunzie della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, Lattanzi e Tammaro (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, 24/09/2009 – 20/10/2009, n. 40538; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, n. 16/2000) il momento dell’iscrizione è estremamente FLUIDO, se non in casi evidenti.
Ci si chiede allora se le carenze degli uffici della Procura possano essere un ritardo giustificato. Per le Procure è così, ma le loro inefficienze (dovute al carenza di personale o ad insufficienza di attrezzature) devono essere provate e documentate.
Il contraddittorio è limitato solo all’indagato e alla Procura, ma sarebbe opportuno che venisse allargato anche agli altri indagati. Inoltre la Procura dovrebbe OSTENDERE i propri atti per partecipare al contraddittorio con possibile lesione del segreto istruttorio.
In più, non è impugnabile la decisione.
Secondo il Dott. Trevisan, il Giudice per le Indagini Preliminari sta diventando Giudice “delle” Indagini Preliminari con il Gip che può ordinare l’iscrizione (secondo il nuovo art. 335-ter c.p.p.). Prima si poteva procedere così solo per i reati contri ignoti, ora anche in quelli contro noti.
Con la riforma è dato alle parti un autentico potere di controllo sul rispetto dei termini per le indagini.
In particolare, l’art. 407-bis c.p.p., che prevede il “termine di riflessione” di tre mesi del Pubblico Ministero e se questi rimane inerte è previsto l’intervento del Procuratore Generale. La Procura, infatti, deve periodicamente comunicare alla Procura Generale l’elenco dei procedimenti per i quali sono scaduti i termini per le indagini. Se il Procuratore non riceve la comunicazione per un procedimento chiede il fascicolo. Solo dopo che sono scaduti tutti i termini ci si può rivolgere al Giudice. Questa è una prima “finestra di giurisdizione” perché le parti possono vedere gli atti (art. 415-ter c.p.p.).
Il complicato meccanismo procedurale messo a punto con questa riforma, tuttavia, prevedibilmente, ad avviso del Giudice, Dott. Trevisan, avrà per lo più conseguenze dissuasive nei confronti delle Procure, che saranno indotte a richiedere l’ARCHIVIAZIONE per non incorrere in queste scadenze e in questi adempimenti.
 Al termine di questo intervento, assai apprezzato per la sua completezza ed analiticità, il moderatore, Avv. Magarelli, ha passato la parola al Procuratore Generale, Dott. Carlo Maria Pellicano.
Il relatore ha esordito osservando che l’IMBUTO è l’appello.
Il processo di appello, ha aggiunt0, è sempre di più ad IMPULSO DI PARTE.
A suo avviso è l’imputato a dover chiedere all’avvocato di impugnare. Le lungaggini del processo sorgono in grado di Appello e di Cassazione ed è per questo che l’Italia continua a prendere condanne i Europa.
Soprattutto dopo l’emergenza epidemiologica il processo di Appello e quello di Cassazione è diventato molto più CARTOLARE. Già di per sé comunque è fisiologicamente un processo scritto (si basa sulla sentenza e sugli atti di impugnazione). Comunque la Corte, anche d’ufficio, può disporre la discussione orale.
È da riscontrare un maggior numero di concordati, forse anche per l’effetto Cartabia perché le sanzioni sostitutive danno maggiori margini di accordo.
Sulle impugnazioni della parte civile il processo verrà passato al Giudice civile.
L’art. 598-bis c.p.p. contiene la nuova disciplina cartolare. La regola è la Camera di Consiglio.
Il termine di quindici giorni prima è quello delle conclusioni ma anche delle memorie e dei motivi aggiunti e poi vi è il termine di 5 giorni (prima) per le repliche. Se la Procura Generale non presenta le sue conclusioni la Corte decide lo stesso. Sono solo quattro le ipotesi di passaggio all’oralità (comma 2). La norma però, testualmente, recita: «L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza» e dunque sembra escludere che questo potere spetti anche alla Procura. La richiesta è IRREVOCABILE.
Che succede se è il P.M. di primo grado ad impugnare? La Procura è unica, quindi il Dott. Pellicano ritiene che il P.G. la possa chiedere la trattazione orale, ma la fissazione d’udienza non arriva alla Procura Generale e quindi conviene già chiederla con lo stesso atto di appello.
La Corte la dispone invece d’ufficio quando ritiene che si tratti di questioni particolarmente rilevanti (ad esempio in tema di bancarotta o di infortuni sul lavoro). La trattazione è orale anche quando è disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Altro caso è se la Corte non accoglie la richiesta di concordato.
 L’Avv. Magarelli, nel riprendere la parola, non ha potuto non esprimere ammirazione e apprezzamento per l’intervento del Dott. Pellicano, non solo lodandone la chiarezza espositiva, ma anche la capacità di anticipare le possibili svolte future del processo in fase di gravame.
 È stata poi la volta dell’intervento dell’altro Sostituto Procuratore Generale, il Dott. Giancarlo Avenati Bassi.
In apertura del suo intervento il Procuratore Generale ha ricordato dapprima, iniziando a trattare dei profili di improcedibilità introdotti dalla Riforma Cartabia, ricordando i termini entro cui si deve concludere il giudizio di Appello (due anni) e quello di Cassazione (un anno). C’è poi il termine transitorio per quei processi già pendenti, che è quello di entrata in vigore della riforma (dies a quo).
Il problema, ha evidenziato il Dott. Avenati Bassi, è la formazione del CALENDARIO. Quando infatti giunge un fascicolo nuovo lo si inserisce in una calendarizzazione, ma questi calendari poi si saturano.
Il Dott. Avenati Bassi lamenta che talvolta si impugnano sentenze che accolgono la domanda subordinata (ad esempio la pronuncia dell’esclusione della punibilità, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., per particolare tenuità del fatto). Talvolta, ascoltando i discorsi degli avvocati, ha sentito commenti soddisfatti su sentenze che nonostante ciò vengono poi impugnate ingolfando il carico di lavoro dei Giudici. Non è, ad avviso del Procuratore Generale, responsabile impugnare sempre e a prescindere, anche sulla base di motivazioni deboli.
Se si arriva alla improcedibilità è un FALLIMENTO DELLA GIUSTIZIA.
Se è così, ha proseguito il relatore, allora disponiamo, come in certi altri ordinamenti, che l’imputato venga accompagnato COATTIVAMENTE almeno alla prima udienza, in modo che poi non debba essere considerato assente.
Inoltre vi è da chiedersi se l’improcedibilità valga anche nei processi a carico dei minorenni nel caso di reati che comportano l’ergastolo, posto che a loro l’ergastolo non può essere applicato.
Altro quesito è se la complessità della questione giustifichi una proroga della decisione: vale a dire. Ed anche vi è da chiedersi: è giusto che il carico di lavoro sia da considerarsi un buon motivo per allungare i tempi?
L’improcedibilità, sostiene il Dott. Avenati Bassi, serve adesso con questi numeri, ma quando aumenteranno gli abbreviati e quando comunque in virtù della riforma scenderà il numero degli appelli, sarà un istituto non più così necessario.
 Riprendendo la parola dopo l’intervento del relatore, l’Avv. Magarelli, ha opportunamente evidenziato lo spessore degli interrogativi così sollevati e delle sue riflessioni.
 Come ultimo relatore è intervenuto l’Avv. Matteo Ferrione, il quale ha dato conto, anzitutto, delle nuove sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, applicabili quando è stata irrogata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale della pena. All’imputato deve essere dato avviso dell’accesso a tali misure, a norma dell’art. 545-bis c.p.p., da parte del Giudice (a meno che non venga già chiesta dalla difesa). È prevista la fattispecie di reato dell’evasione per il mancato rispetto di tali misure.
Se all’esito dell’appello, con la riduzione della pena in riforma della sentenza di primo grado, la pena scende al di sotto dei limiti per l’applicazione di tali sanzioni sostitutive, la loro concessione può essere chiesta anche nel grado di appello.
Molti, però, sono i soggetti che non potranno fruirne a causa della loro mancanza di radicamento sociale o familiare.
La riforma ha introdotto anche l’istituto della giustizia riparativa.
Se la valutazione dell’esito riparativo dovesse essere negativa (in un’ottica di incoraggiamento del ricorso a tali percorsi di composizione dei conflitti) essa non avrà ripercussioni sul giudizio (sebbene sia difficile pensare che il Giudicante, anche inconsciamente, non ne rimanga comunque in una certa misura influenzato).
Peraltro, sotto il profilo del pragmatismo, 4 milioni di euro stanziati per apprestare gli strumenti di giustizia riparativa non sono per nulla abbondanti.
Quanto alla digitalizzazione, l’Avv. Ferrione, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di costruire un’unica piattaforma telematica per tutti i depositi, evitando l’attuale disordinato e caotico FEDERALISMO GIUDIZIARIO ispirato dalla pluralità dei diversi protocolli adottati dai vari Tribunali italiani.
 Nel commentare quest’ultimo intervento, il moderatore ha lodato le capacità del relatore di tenere catalizzata fino all’ultimo l’attenzione dell’uditorio, nonostante l’ora tarda. Molto lodevolmente, inoltre, la relazione dell’Avv. Mattero Ferrione è stata accompagnata da delle slides che hanno permesso di visualizzare in modo efficace le sue illustrazioni.
 È da elogiare il grande equilibrio dimostrato dai relatori che sono riusciti brillantemente a condensare in quattro ore una massa imponente di informazioni per le quali sarebbe stata necessaria un’intera giornata di lavori.
Un plauso speciale va al moderatore, l’Avv. Riccardo Magarelli, il quale è riuscito sapientemente a gestire e a bilanciare i tempi dei diversi interventi.
 Verrà poi pubblicato sul sito dell’Associazione Avvocati nella Polis il contenuto delle slides che hanno accompagnato l’esaustivo intervento dell’Avv. Matteo Ferrione.
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avvocatoreale · 1 year
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Atti del Convegno del 16/03/2023: Guida alla riforma Cartabia in materia penale - le principali novità
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Con l’accreditamento del Consiglio Nazionale Forense, il 16/03/2023 si è tenuto il Convegno, sia in modalità online sulla Piattaforma Microsoft Teams, sia in presenza nella Maxi aula 3 del Palazzo di Giustizia di Torino, promosso dall’Associazione Avvocati nella Polis, avente come titolo: “Guida alla riforma Cartabia in materia penale: le principali novità”.
Sono intervenuti, nell’ordine:
- il Dott. Cristiano Trevisan, Giudice della Sezione Prima Penale del Tribunale di Torino, il quale ha trattato i seguenti argomenti:
- le modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e la nuova regola di giudizio nell’udienza preliminare;
- l’estensione della citazione diretta a giudizio;
- la ridefinizione del processo «in assenza» dell’imputato;
- le innovazioni in tema di procedibilità a querela;
- il Dott. Carlo Maria Pellicano e il Dott. Giancarlo Avenati Bassi Sostituti Procuratori Generali presso la Corte d’Appello di Torino, intrattenendo l’uditorio con i seguenti temi:
- le riforme relative al grado di appello e al giudizio di Cassazione
- prescrizione e improcedibilità;
- l’Avvocato Matteo Ferrione, investito della trattazione dei seguenti punti:
- le modifiche ai riti alternativi;
- le pene detentive brevi;
- la digitalizzazione del processo penale;
- la giustizia riparativa.
 Moderatore del Convegno è stato l’Avv. Riccardo Magarelli, Avvocato del Foro di Torino.
 L’incontro di formazione è stato preceduto da una breve introduzione dell’Avv. Fabrizio Reale, in qualità di Presidente dell’Associazione Avvocati nella Polis, il quale ha innanzi tutto osservato che la riforma è stata attuata con il precipuo intento di snellire il procedimento penale e favorirne la speditezza.
Il quadro della riforma presenta luci ed ombre.
Bene le novità apportate in materia di DIGITALIZZAZIONE degli atti e del fascicolo e delle sue TRASMISSIONI da una cancelleria all’altra (che eviterà il famigerato carrello perennemente in transito da un ufficio all’altro). Bene quindi gli artt. 110 e 111, 111-bis, 111-ter c.p.p. su forma degli atti e fascicolo informatico.
Si rinviene anche un buon COORDINAMENTO DELLE NORME: la tecnica legislativa, nel complesso, è stata soddisfacente (spesso quando il legislatore interviene su un una norma si dimentica degli addentellati, ossia di quelle altre norme che operano in combinato disposto).
Appare invece alquanto CONTORTA la disciplina dell’ASSENZA (quando non ci sono i presupposti per dichiararla e le ricerche hanno avuto esito negativo). Del tutto inedita è la previsione contenuta nell’art. 420-quater c.p.p..
La soluzione del legislatore precedente, della sospensione del processo prevista per tale eventualità dalla Legge n. 67 del 2014, la quale lasciava in una sorta di LIMBO tutti i processi nei quali non era possibile procedere in assenza, con un continuo rinvio annuale del giudice per disporre nuove ricerche e la protrazione del processo sine die non era soddisfacente. Ma anche questa riforma non ha fornito una soluzione tanto più accettabile.
Viene introdotta, poi, la pronuncia della SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.
Questa sentenza è un MOSTRO GIURIDICO: essa è inappellabile ma è suscettibile di venir meno entro termini assai ampi, per il richiamo all’art. 159, ultimo comma, c.p., che prevede la sospensione della prescrizione per un tempo non superiore al doppio dei termini di prescrizione, nel quale possono proseguire le ricerche, e contiene altresì la vocatio in ius della stessa, con un meccanismo automatico di fissazione dell’udienza.
 Punto DOLENTE della riforma, ad avviso dell’Avv. Reale, è la disciplina dettata dall’art. 581 c.p.p., in relazione alla forma dell’impugnazione, che introduce degli adempimenti e dei profili da rispettare sotto la comminatoria dell’inammissibilità.
 Si può anche tralasciare il nuovo comma 1-bis secondo cui l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
Invero, un atto di gravame, anche prima di questa innovazione, poteva dirsi completo, ben scritto ed efficace, se conteneva precise censure rivolte nei confronti del provvedimento impugnato.
Per fortuna, se è consentita una battuta, questa interpolazione non è stata accompagnata da norme che impongono la sinteticità degli atti (che potrebbe essere antitetica con questa novella).
Nel diritto amministrativo si è giunti al punto per cui si deve chiedere con apposita istanza per essere autorizzati al superamento di certi limiti dimensionali nella stesura degli atti che si depositano, con norme di dettaglio che arrivano a stabilire il numero di cartelle, quindi di caratteri, di battute che non si devono superare negli scritti difensivi (come per i giornalisti nell’editoria).
 Il successivo comma 1-ter prescrive che con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori sia depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
 Proseguendo, il comma 1-quater è quello che stabilisce, nel caso di imputato rispetto al quale si sia proceduto in assenza, che con l’atto d’impugnazione del difensore venga depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
 Ora, questi due ultimi commi, pongono dei seri problemi di CONFORMITÀ AL DETTATO COSTITUZIONALE, ma non solo, limitando in modo così restrittivo l’accesso alla giustizia nei gradi successivi al primo, ci si pone anche in contrasto con norme di RANGO SOVRANAZIONALE:
in particolare con il DIRITTO AD UN DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO IN MATERIA PENALE SANCITO DAL PROTOCOLLO N. 7, ART. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In Italia abbiamo tre gradi di giudizio, anche un grado di legittimità, non in tutti i Paesi si arriva sino al terzo grado, ma almeno due gradi di giudizio dovrebbero essere sempre garantiti.
 Il problema si pone soprattutto nel caso delle DIFESE D’UFFICIO, ma non solo, soprattutto quando si difendono coloro i quali l’Avv. Reale definisce i cd. “invisibili”, che non solo rimangono assenti dal processo, ma che l’avvocato non avrà mai il piacere di conoscere.
 Noi tutti riposiamo nella RASSICURAZIONE E CONVINZIONE, oltre che nella CERTEZZA che se sono state rispettate le norme in tema di dichiarazione dell’assenza, la mancata partecipazione al processo dell’imputato e la sua mancata presa di contatto con il suo difensore sono avvenuti per scelta. Siamo convinti che se l’imputato è stato messo in condizioni di conoscere l’esistenza del processo nessuna tutela gli è stata negata.
 Una disciplina certamente ci deve pur essere, ma la realtà è molto più COMPLESSA e ha molte più sfaccettature e sfumature. Non si può semplificare e banalizzare la realtà.
 Tra l’altro l’art. 420-bis, comma 2, c.p.p. ha una formulazione molto ampia e residuale, per cui «il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo». Questo fa comunque ritenere che è sempre una presunzione, quella sulla conoscenza del processo.
 La mancanza di contatto con il difensore, iniziale o anche sopravvenuta, potrebbe dipendere dalle cause più svariate:
- si può pensare ad esempio agli STRANIERI, soprattutto non comunitari, che potrebbero anche essere stati espulsi, o che hanno trovato migliori occasioni condizioni di vita spostandosi all’estero;
- pensiamo a quelle persone che vivono in CONDIZIONI DI MARGINALITÀ, che vivono in condizioni di indigenza e magari sono anche afflitti da malattie, e l’ultimo dei loro problemi è il processo a loro carico, perché ne hanno uno più impellente, quello della sopravvivenza;
- qualcuno potrebbe essere anche MORTO e non lo sappiamo perché viveva in condizioni di solitudine e non ha parenti o amici che possono comunicare il decesso (e in questo caso il processo dovrebbe perfino estinguersi in quanto mors omnia solvit);
- a volte è la condizione di estrema IGNORANZA in cui una persona vive, per via delle sue origini e della sua provenienza familiare, sociale, che impedisce alla stessa di apprezzare il valore di un processo a suo carico.
 Ebbene, l’invito dell’Avv. Reale è quello ad impugnare sempre qualora ve ne siano presupposti, ogni qualvolta ci si trovi in presenza di un provvedimento ingiusto, iniquo, illegittimo o anche solo scarsamente motivato o con motivazione comunque difettosa o contraddittoria. L’impegno è continuare ad impugnare sempre, come si è sempre fatto in passato e quando vi sono doglianze da rivolgere ad una sentenza o ad una decisione, anche in assenza di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la decisione, o di una dichiarazione o elezione di domicilio, anche per gli invisibili.
L’atto di impugnazione verrà dichiarato inammissibile, ma è da prevedere una pioggia di eccezioni di legittimità costituzionale, con numerosi processi che resteranno sospesi, quindi si deve impugnare anche per provocare questo giudizio di conformità alla Costituzione.
 Non si è obbligati ad iscriversi alle liste dei difensori d’ufficio, ma se si presta il patrocinio nelle difese d’ufficio occorre ugualmente espletare fino in fondo il proprio mandato, come quando si è difensori di fiducia e si deve sempre agire nel rispetto di precisi doveri, anche deontologici.
 L’Avv. Reale ricorda il prezioso insegnamento ricevuto sin da quando ha frequentato il corso di preparazione all’esame di Stato organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino, con i migliori penalisti del Foro, che hanno sempre sottolineato l’importanza di impugnare e l’impugnazione diventa anche doverosa se vengono negate, ingiustamente, la sospensione condizionale della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ove sussistano i presupposti per la loro ammissione. Così come assume rilevanza decisiva l’esigenza di opporsi all’applicazione della recidiva, della quale occorre chiedere l’esclusione, ove infondata, per poter accedere alle circostanze attenuanti generiche o ad una loro maggior ampiezza o ad altri benefici.
 Nella riforma c’è poi quella riduzione di pena di 1/6 se non si presenta impugnazione all’esito del giudizio abbreviato, che sembra un po’ come uno di quei premi dispensati in un quiz televisivo. Tale previsione è, forse, l’anticamera dell’abolizione del divieto di REFORMATIO IN PEIUS.
 Ecco, sotto tutti questi aspetti, parrebbe che non si operi più nell’ambito dello snellimento del processo, ma sembra per lo più che  si realizzi una FUGA DAL PROCESSO.
 Nel mezzo, tra interventi condivisibili ed altri meno convincenti, ci sono modifiche che non si sa se avranno IMPATTO CONCRETO: prima tra tutte la nuova regola di giudizio dell’udienza preliminare (la sentenza di non luogo procedere, che ai sensi del comma 3 dell’art. 425 c.p.p. può avvenire anche in questo caso: «Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna», stessa formula peraltro adottata per richiedere l’archiviazione ai sensi dell’art. 408 c.p.p. o per pronunciare la sentenza di non luogo a procedere nella nuova udienza predibattimentale - per i reati a citazione diretta a giudizio, secondo l’art. 554-ter c.p.p. – come parimenti previsto dalla riforma): se questa nuova regola di giudizio renderà più pregnante l’udienza preliminare ridando significato a questo momento processuale sarà il tempo a dirlo; altrettanto positivo sarebbe se un’udienza filtro avesse rilevanza effettiva anche nei procedimenti introdotti con decreto di citazione diretta a giudizio.
 Ugualmente ci si chiede se “l’obbligo rafforzato” di motivare le richieste di prova inciderà su questo passaggio procedurale (l’art. 493 c.p.p. richiede ora che le parti dovranno d’ora in avanti illustrare, dopo l’indicazione dei fatti da provare, i profili di ammissibilità delle prove).
 Così si è conclusa l’introduzione dell’Avv. Fabrizio Reale, che ha poi lasciato la conduzione del Convegno al moderatore, il Collega Avv. Riccardo Magarelli, il quale a sua volta ha ceduto la parola al primo dei relatori, il Giudice, Dott. Cristiano Trevisan.
 Il relatore ha iniziato il suo intervento occupandosi della questione che può essere sollevata riguardo alla tempestiva iscrizione della notizia di reato con facoltà di chiedere al Giudice la retrodatazione della stessa. La retrodatazione avviene quando il ritardo è INEQUIVOCABILE E NON GIUSTIFICATO. Come rilevato nelle pronunzie della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, Lattanzi e Tammaro (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, 24/09/2009 – 20/10/2009, n. 40538; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, n. 16/2000) il momento dell’iscrizione è estremamente FLUIDO, se non in casi evidenti.
Ci si chiede allora se le carenze degli uffici della Procura possano essere un ritardo giustificato. Per le Procure è così, ma le loro inefficienze (dovute al carenza di personale o ad insufficienza di attrezzature) devono essere provate e documentate.
Il contraddittorio è limitato solo all’indagato e alla Procura, ma sarebbe opportuno che venisse allargato anche agli altri indagati. Inoltre la Procura dovrebbe OSTENDERE i propri atti per partecipare al contraddittorio con possibile lesione del segreto istruttorio.
In più, non è impugnabile la decisione.
Secondo il Dott. Trevisan, il Giudice per le Indagini Preliminari sta diventando Giudice “delle” Indagini Preliminari con il Gip che può ordinare l’iscrizione (secondo il nuovo art. 335-ter c.p.p.). Prima si poteva procedere così solo per i reati contri ignoti, ora anche in quelli contro noti.
Con la riforma è dato alle parti un autentico potere di controllo sul rispetto dei termini per le indagini.
In particolare, l’art. 407-bis c.p.p., che prevede il “termine di riflessione” di tre mesi del Pubblico Ministero e se questi rimane inerte è previsto l’intervento del Procuratore Generale. La Procura, infatti, deve periodicamente comunicare alla Procura Generale l’elenco dei procedimenti per i quali sono scaduti i termini per le indagini. Se il Procuratore non riceve la comunicazione per un procedimento chiede il fascicolo. Solo dopo che sono scaduti tutti i termini ci si può rivolgere al Giudice. Questa è una prima “finestra di giurisdizione” perché le parti possono vedere gli atti (art. 415-ter c.p.p.).
Il complicato meccanismo procedurale messo a punto con questa riforma, tuttavia, prevedibilmente, ad avviso del Giudice, Dott. Trevisan, avrà per lo più conseguenze dissuasive nei confronti delle Procure, che saranno indotte a richiedere l’ARCHIVIAZIONE per non incorrere in queste scadenze e in questi adempimenti.
 Al termine di questo intervento, assai apprezzato per la sua completezza ed analiticità, il moderatore, Avv. Magarelli, ha passato la parola al Procuratore Generale, Dott. Carlo Maria Pellicano.
Il relatore ha esordito osservando che l’IMBUTO è l’appello.
Il processo di appello, ha aggiunt0, è sempre di più ad IMPULSO DI PARTE.
A suo avviso è l’imputato a dover chiedere all’avvocato di impugnare. Le lungaggini del processo sorgono in grado di Appello e di Cassazione ed è per questo che l’Italia continua a prendere condanne i Europa.
Soprattutto dopo l’emergenza epidemiologica il processo di Appello e quello di Cassazione è diventato molto più CARTOLARE. Già di per sé comunque è fisiologicamente un processo scritto (si basa sulla sentenza e sugli atti di impugnazione). Comunque la Corte, anche d’ufficio, può disporre la discussione orale.
È da riscontrare un maggior numero di concordati, forse anche per l’effetto Cartabia perché le sanzioni sostitutive danno maggiori margini di accordo.
Sulle impugnazioni della parte civile il processo verrà passato al Giudice civile.
L’art. 598-bis c.p.p. contiene la nuova disciplina cartolare. La regola è la Camera di Consiglio.
Il termine di quindici giorni prima è quello delle conclusioni ma anche delle memorie e dei motivi aggiunti e poi vi è il termine di 5 giorni (prima) per le repliche. Se la Procura Generale non presenta le sue conclusioni la Corte decide lo stesso. Sono solo quattro le ipotesi di passaggio all’oralità (comma 2). La norma però, testualmente, recita: «L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza» e dunque sembra escludere che questo potere spetti anche alla Procura. La richiesta è IRREVOCABILE.
Che succede se è il P.M. di primo grado ad impugnare? La Procura è unica, quindi il Dott. Pellicano ritiene che il P.G. la possa chiedere la trattazione orale, ma la fissazione d’udienza non arriva alla Procura Generale e quindi conviene già chiederla con lo stesso atto di appello.
La Corte la dispone invece d’ufficio quando ritiene che si tratti di questioni particolarmente rilevanti (ad esempio in tema di bancarotta o di infortuni sul lavoro). La trattazione è orale anche quando è disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Altro caso è se la Corte non accoglie la richiesta di concordato.
 L’Avv. Magarelli, nel riprendere la parola, non ha potuto non esprimere ammirazione e apprezzamento per l’intervento del Dott. Pellicano, non solo lodandone la chiarezza espositiva, ma anche la capacità di anticipare le possibili svolte future del processo in fase di gravame.
 È stata poi la volta dell’intervento dell’altro Sostituto Procuratore Generale, il Dott. Giancarlo Avenati Bassi.
In apertura del suo intervento il Procuratore Generale ha ricordato dapprima, iniziando a trattare dei profili di improcedibilità introdotti dalla Riforma Cartabia, ricordando i termini entro cui si deve concludere il giudizio di Appello (due anni) e quello di Cassazione (un anno). C’è poi il termine transitorio per quei processi già pendenti, che è quello di entrata in vigore della riforma (dies a quo).
Il problema, ha evidenziato il Dott. Avenati Bassi, è la formazione del CALENDARIO. Quando infatti giunge un fascicolo nuovo lo si inserisce in una calendarizzazione, ma questi calendari poi si saturano.
Il Dott. Avenati Bassi lamenta che talvolta si impugnano sentenze che accolgono la domanda subordinata (ad esempio la pronuncia dell’esclusione della punibilità, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., per particolare tenuità del fatto). Talvolta, ascoltando i discorsi degli avvocati, ha sentito commenti soddisfatti su sentenze che nonostante ciò vengono poi impugnate ingolfando il carico di lavoro dei Giudici. Non è, ad avviso del Procuratore Generale, responsabile impugnare sempre e a prescindere, anche sulla base di motivazioni deboli.
Se si arriva alla improcedibilità è un FALLIMENTO DELLA GIUSTIZIA.
Se è così, ha proseguito il relatore, allora disponiamo, come in certi altri ordinamenti, che l’imputato venga accompagnato COATTIVAMENTE almeno alla prima udienza, in modo che poi non debba essere considerato assente.
Inoltre vi è da chiedersi se l’improcedibilità valga anche nei processi a carico dei minorenni nel caso di reati che comportano l’ergastolo, posto che a loro l’ergastolo non può essere applicato.
Altro quesito è se la complessità della questione giustifichi una proroga della decisione: vale a dire. Ed anche vi è da chiedersi: è giusto che il carico di lavoro sia da considerarsi un buon motivo per allungare i tempi?
L’improcedibilità, sostiene il Dott. Avenati Bassi, serve adesso con questi numeri, ma quando aumenteranno gli abbreviati e quando comunque in virtù della riforma scenderà il numero degli appelli, sarà un istituto non più così necessario.
 Riprendendo la parola dopo l’intervento del relatore, l’Avv. Magarelli, ha opportunamente evidenziato lo spessore degli interrogativi così sollevati e delle sue riflessioni.
 Come ultimo relatore è intervenuto l’Avv. Matteo Ferrione, il quale ha dato conto, anzitutto, delle nuove sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, applicabili quando è stata irrogata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale della pena. All’imputato deve essere dato avviso dell’accesso a tali misure, a norma dell’art. 545-bis c.p.p., da parte del Giudice (a meno che non venga già chiesta dalla difesa). È prevista la fattispecie di reato dell’evasione per il mancato rispetto di tali misure.
Se all’esito dell’appello, con la riduzione della pena in riforma della sentenza di primo grado, la pena scende al di sotto dei limiti per l’applicazione di tali sanzioni sostitutive, la loro concessione può essere chiesta anche nel grado di appello.
Molti, però, sono i soggetti che non potranno fruirne a causa della loro mancanza di radicamento sociale o familiare.
La riforma ha introdotto anche l’istituto della giustizia riparativa.
Se la valutazione dell’esito riparativo dovesse essere negativa (in un’ottica di incoraggiamento del ricorso a tali percorsi di composizione dei conflitti) essa non avrà ripercussioni sul giudizio (sebbene sia difficile pensare che il Giudicante, anche inconsciamente, non ne rimanga comunque in una certa misura influenzato).
Peraltro, sotto il profilo del pragmatismo, 4 milioni di euro stanziati per apprestare gli strumenti di giustizia riparativa non sono per nulla abbondanti.
Quanto alla digitalizzazione, l’Avv. Ferrione, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di costruire un’unica piattaforma telematica per tutti i depositi, evitando l’attuale disordinato e caotico FEDERALISMO GIUDIZIARIO ispirato dalla pluralità dei diversi protocolli adottati dai vari Tribunali italiani.
 Nel commentare quest’ultimo intervento, il moderatore ha elogiato le capacità del relatore di tenere catalizzata fino all’ultimo l’attenzione dell’uditorio, nonostante l’ora tarda. Molto lodevolmente, inoltre, la relazione dell’Avv. Mattero Ferrione è stata accompagnata da delle slides che hanno permesso di visualizzare in modo efficace le sue illustrazioni.
 È da elogiare il grande equilibrio dimostrato dai relatori che sono riusciti brillantemente a condensare in quattro ore una massa imponente di informazioni per le quali sarebbe stata necessaria un’intera giornata di lavori.
Verrà poi pubblicato sul sito dell’Associazione Avvocati nella Polis il contenuto delle slides che hanno accompagnato l’esaustivo intervento dell’Avv. Matteo Ferrione.
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Costiera amalfitana e la storia di un progetto che mette al centro i pescatori
Ha un brand e un logo il progetto "Cetara Contadini Pescatori" - Gal Terra Protetta (protagonista della storia di oggi), che coniuga le due anime del piccolo borgo marinaro della Costiera amalfitana: le attività del mare sposano quelle della terra, alla pesca di alici e tonno - e alla loro trasformazione – c'è da sempre accanto il lavoro contadino, quello eroico, che si svolge nei tipici terrazzamenti strappati alla montagna e custoditi da macere di pietra, un habitat naturale necessario alla preziosa coltivazione del limone sfusato amalfitano. Parliamo di Costiera amalfitana La costiera amalfitana è una delle destinazioni turistiche più famose e affascinanti d'Italia. Situata nella regione Campania, a sud della città di Napoli, la costa si estende per circa 50 chilometri, dal golfo di Napoli al golfo di Salerno, ed è caratterizzata da scogliere a picco sul mare, pittoreschi paesi di pescatori, spiagge e baie nascoste. La costiera amalfitana è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1997, grazie alla sua bellezza naturalistica e alla sua importanza storica e culturale. La regione è stata abitata sin dal periodo preistorico, e la sua posizione strategica nel Mediterraneo ha fatto sì che fosse sede di diverse civiltà, tra cui i greci, i romani e i bizantini. Intervista a Claudia Bonasi, responsabile della comunicazione del progetto "Cetara Contadini Pescatori" Conosciamo meglio questo importante progetto tramite le parole di Claudia Bonasi, responsabile della comunicazione del progetto "Cetara Contadini Pescatori": Chi sono i protagonisti di questo progetto? Nel progetto sono coinvolte le imprese CE.TOUR S.A.S. (capofila), TAFURI SIMONA, ZUPPARDI LUIGI SANDRO, GESTHOTEL S.R.L., TORRENTE’S S.R.L., SAN PIETRO S.R.L., CIANCIOLA S.R.L.S., RISTORANTE ACQUAPAZZA S.R.L., impegnate da diversi mesi nella formazione - sia in aula che in esterna - che le renderà protagoniste di un prodotto di Storyliving Experience, che farà la differenza nel mercato di appartenenza.  Costiera amalfitana: cosa c'è dietro il nuovo logo? Il concept mare/monti è bene esplicitato soprattutto per contribuire alla diffusione in loco del turismo esperienziale: il giallo dei limoni, l'onda del mare, il verde delle coltivazioni, l'azzurro del pesce. Il tutto viene "sintetizzata" all'interno del nuovo logo in grado soprattutto di poter far capire a tutti l'importanza e la portata di questo progetto. Qual è, quindi, il concept dietro il nuovo logo? Il brand e il logo, che da oggi in poi rappresenteranno sotto un unico 'cappello' le imprese cetaresi impegnate nel progetto "Cetara Contadini Pescatori", sono ampiamente condivisi da tutti i partecipanti alla formazione che hanno analizzato le diverse proposte illustrate da Alessia Benincasa consulente nell'abito della comunicazione food e agroalimentare che, in anteprima assoluta, aveva presentato alla Bitesp - Borsa Internazionale Turismo Esperienziale Turismo, tenutasi a Venezia a fine novembre scorso, il progetto "Cetara Contadini Pescatori", che aveva riscontrato un certo interesse tra gli operatori turistici che cercano significative ed esclusive esperienze di nicchia da offrire alla propria clientela. Read the full article
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livornopress · 1 year
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Visita di Salvetti e Camici a SmartBus, offre info gratuite cybersecurity, rischi e le opportunità sull'utilizzo degli strumenti digitali
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Livorno, 23 marzo 2023 – Visita di Salvetti e Camici a SmartBus, offre info gratuite cybersecurity, rischi e le opportunità sull’utilizzo degli strumenti digitali Questa mattina il sindaco Luca Salvetti e la vicesindaco Libera Camici hanno fatto visita a SmartBus, aula interattiva mobile, presente da martedì 21 marzo ad oggi in piazza della Repubblica per offrire formazione gratuita sulla…
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manifestocarnivoro · 1 year
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NASCE MEatSCHOOL
Nasce a Tombolo (Tombolo-PD) MEatSCHOOL , l’Academy dedicata alla formazione, informazione e diffusione della cultura della carne bovina.
L’Academy prevede percorsi specialistici e multilivello, lezioni teoriche ma soprattutto pratiche: è questa la ricetta per creare le figure professionali di domani.
Al via nel mese di marzo tre nuovi corsi rivolti ai privati. MEatSCHOOL, che opera grazie ad una rete di collaborazioni e partnership, si pone come obiettivo quello di fornire contenuti formativi di qualità sviluppando conoscenze multilivello. Le attività si svolgeranno, nell’edificio realizzato ad hoc a fianco degli stabilimenti produttivi di Centro Carni Company, azienda promotrice del progetto, ma anche presso le aziende che ne faranno richiesta.
Presente, all’interno di MEatSCHOOL, anche un percorso esperienziale in diversi step che rappresentano tutta la filiera della carne bovina, dall’allevamento alle modalità di macellazione passando per le razze con la possibilità di vedere e toccare dei manti veri. Un’esperienza che serve a valorizzare ancor di più le lezioni trattate in aula.
Sono tre i corsi rivolti ai privati e che prenderanno il via nel prossimo mese di marzo:
• il 16 marzo il corso “Grasso è bello”, che riguarderà il temuto grasso e la sua importanza nelle carni;
• il 23 marzo il corso “Chianina..quanto mi garbi!”, che andrà ad approfondire la Razza Chianina, tra le più antiche razza autoctone italiane, allevata lungo la dorsale appenninica;
• il 30 marzo il corso “Team Angus o Team Chianina?” che sarà dedicato alla comparazione delle due razze: Angus e Chianina andando a confrontare due tipologie di preparazioni a crudo e a cotto con un cenno specifico al processo di frollatura, applicato per entrambi le tipologie di carni assaggiate.Per consultare il catalogo dei corsi: https://meatschool.it/corsi/
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lamilanomagazine · 2 months
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Vicenza: politiche giovanili e Shoah, 138 studenti hanno partecipato ai "Viaggi della memoria" di Istrevi
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Vicenza: politiche giovanili e Shoah, 138 studenti hanno partecipato ai "Viaggi della memoria" di Istrevi. Grazie a "Piani paralleli", che raccolgono proposte educative promosse dall'assessorato alle politiche giovanili, 138 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città hanno partecipato ai "Viaggi della memoria". Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea ha accompagnato le classi aderenti in tre luoghi significativi per comprendere a fondo i meccanismi che hanno prodotto la Shoah in Italia e nel Veneto e il nesso tra la storia nazionale e quella locale. I ragazzi si sono recati a Milano, il 18 gennaio, per visitare il binario 21, a Trieste, il 22 gennaio, per conoscere la storia della Risiera di San Sabba e a Fossoli, il 29 gennaio, per capire la funzione del campo di concentramento: oltre alla visita dei luoghi i partecipanti sono stati coinvolti anche in laboratori didattici. Al primo viaggio, a Milano, hanno partecipato 64 studenti del Liceo Quadri, dell'Istituto Lampertico e del CPV - Centro produttività Veneto, al secondo 31 dell'Istituto Boscardin e del CPV, al terzo 43 dell'Istituto Boscardin e dell'Istituto Da Schio. L'iniziativa ha quindi coinvolto diverse scuole che hanno partecipato insieme a ciascuno dei tre percorsi creando anche uno scambio tra istituti. Nel dettaglio sono stati 51 gli studenti aderenti del Boscardin, 24 del Cpv, 13 del Da Schio, 31 del Quadri, 19 del Lampertico. «Il progetto Viaggi della memoria per approfondire la sconoscenza della Shoah si è rivelata un'interessante iniziativa possibile grazie a Istrevi che ha coniugato la preparazione in aula alla visita in tre luoghi significativi per comprendere in modo diretto quanto accaduto con l'obiettivo di diffondere la cultura della memoria e della pace - commenta l'assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai -. Abbiamo ritenuto di sostenere economicamente il progetto per incentivare la partecipazione poiché crediamo che ascoltare i racconti di un passato nei luoghi dove le persone hanno vissuto tali sofferenze sia molto più incisivo e utile a tramandarne memoria: spesso i giovani vengono a contatto con questi temi attraverso i libri o il cinema ma la conoscenza diretta risulta sicuramente più efficace. Il progetto è stato scelto anche da scuole che solitamente non usufruiscono dei nostri percorsi: questo significa che siamo riusciti ad intercettare una necessità attraverso una modalità che è stata gradita e accolta. Con Piani paralleli, in cui è inserito anche Viaggi nella memoria, continuiamo a proporre attività educative che possono essere scelte dalle scuole secondarie di primo grado». La visita ha consentito di conoscere storie e gestioni diverse, il rapporto con i singoli territori, le direzioni della deportazione, la collaborazione tra fascisti e nazisti e l'organizzazione dei treni che portavano ad Auschwitz e ad altri campi di sterminio in tutta Europa. I viaggi della memoria hanno rappresentato un'opportunità importante e significativa di conoscenza e di crescita degli studenti, di educazione alla cittadinanza democratica, ma anche un'occasione per vivere insieme un'esperienza unica, capace di creare una coesione basata sul confronto e sul rispetto, tutti valori trasferibili nella vita quotidiana a scuola, in famiglia, nella società. Le visite sono state precedute da incontri di formazione con Michele Sarfatti, storico del Documentazione Ebraica Contemporanea - CDEC di Milano, Antonio Spinelli, storico di Istrevi, e Carlo Greppi, storico e scrittore, durante i quali studenti e docenti hanno potuto prima di tutto capire il passaggio dalla "persecuzione dei diritti" alla "persecuzione delle vite" e il legame tra le decisioni della Repubblica Sociale Italiana e la creazione di campi di concentramento e luoghi in cui gli ebrei furono imprigionati e da cui furono deportati. Agli incontri hanno partecipato 400 studenti. Piani Paralleli promuove 27 proposte educative rivolte alle scuole secondarie di secondo grado della città, con l'obiettivo di offrire ulteriori risorse formative agli insegnanti e agli studenti. Le scuole, in piena autonomia, stanno scegliendo tra questi 27 progetti quelli più idonei da inserire nei programmi di studio dell'anno 2023-2024. L'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea della provincia di Vicenza "Ettore Gallo" (ISTREVI) è un'associazione di promozione sociale (APS-ISTREVI), con sede a Vicenza, associata all'Istituto nazionale Ferruccio Parri, Rete degli istituti per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea (INSMLI). Si pone come finalità la promozione civile e culturale della società vicentina e veneta. A tal fine conserva e valorizza il proprio patrimonio documentale, archivistico e bibliografico, sviluppa la ricerca storica, l'attività didattica, la formazione e l'aggiornamento dei docenti, approfondisce temi e snodi della storia contemporanea. Per maggiori informazioni sulle attività: [email protected].  ... #notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda Read the full article
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kornfeind · 1 year
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Ha preso il via a Coverciano il nuovo corso Uefa Pro, il massimo livello di formazione per un tecnico.     Per una stagione gli allievi seguiranno le 240 ore di programma didattico, con lezioni in aula e sul campo, e confrontandosi anche con realtà calcistiche italiane e straniere, grazie agli stage formativi previsti presso i club.     Sono molti i nomi noti del calcio italiano – e non solo –…
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msascuola · 2 years
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